L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, dopo aver specificato che l’assemblea si tiene innanzitutto in via ordinaria per quanto previsto dall’art. 1135 C.C., chiarisce che l’assemblea si tiene altresì in via straordinaria quando ne venga ravvisata l’opportunità dall’amministratore o dai condomini.
Anche il singolo condomino può quindi inoltrare all’amministratore specifica richiesta ma, onde evitare il proliferare di assemblee straordinarie su questioni che non rivestono interesse per la generalità dei condomini, il legislatore ha previsto che solo quando la richiesta proviene da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio, l’amministratore è obbligato a convocarla.
In tale ipotesi i condomini che ravvisino la necessità di convocare un’assemblea -cosa che solitamente accade a fronte dell’inerzia dell’amministratore- dovranno quindi inoltrare la relativa richiesta all’amministratore (a mezzo raccomandata a/r o tramite consegna a mani, in modo da potere dimostrare il momento della ricezione), richiesta che dovrà contenere le generalità dei richiedenti ed il valore millesimale delle relative proprietà, nonché l’indicazione degli argomenti di cui si intende discutere e deliberare, e da porre quindi all’ordine del giorno.
La richiesta di convocazione così redatta dovrà altresì essere sottoscritta dai condomini, i quali -decorsi infruttuosamente dieci giorni dall’avvenuto ricevimento da parte dell’amministratore- potranno procedere direttamente all’autoconvocazione: il termine suddetto peraltro è quello entro il quale l’amministratore deve rispondere ai condomini, e non quello entro il quale l’assemblea deve essere convocata, onde consentire di avere comunque il tempo necessario per procedere rispettando altresì i termini previsti per la corretta convocazione (i 5 gg prima) senza incorrere nel rischio di annullabilità delle eventuali delibere assunte.
Per l’ipotesi in cui l’amministratore non provveda, come detto i condomini potranno allora convocare direttamente l’assemblea, con le stesse regole e modalità previste per la convocazione da parte dell’amministratore.
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Anche il singolo condomino può quindi inoltrare all’amministratore specifica richiesta ma, onde evitare il proliferare di assemblee straordinarie su questioni che non rivestono interesse per la generalità dei condomini, il legislatore ha previsto che solo quando la richiesta proviene da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio, l’amministratore è obbligato a convocarla.
In tale ipotesi i condomini che ravvisino la necessità di convocare un’assemblea -cosa che solitamente accade a fronte dell’inerzia dell’amministratore- dovranno quindi inoltrare la relativa richiesta all’amministratore (a mezzo raccomandata a/r o tramite consegna a mani, in modo da potere dimostrare il momento della ricezione), richiesta che dovrà contenere le generalità dei richiedenti ed il valore millesimale delle relative proprietà, nonché l’indicazione degli argomenti di cui si intende discutere e deliberare, e da porre quindi all’ordine del giorno.
La richiesta di convocazione così redatta dovrà altresì essere sottoscritta dai condomini, i quali -decorsi infruttuosamente dieci giorni dall’avvenuto ricevimento da parte dell’amministratore- potranno procedere direttamente all’autoconvocazione: il termine suddetto peraltro è quello entro il quale l’amministratore deve rispondere ai condomini, e non quello entro il quale l’assemblea deve essere convocata, onde consentire di avere comunque il tempo necessario per procedere rispettando altresì i termini previsti per la corretta convocazione (i 5 gg prima) senza incorrere nel rischio di annullabilità delle eventuali delibere assunte.
Per l’ipotesi in cui l’amministratore non provveda, come detto i condomini potranno allora convocare direttamente l’assemblea, con le stesse regole e modalità previste per la convocazione da parte dell’amministratore.
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